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DPCM 22 MARZO 2020

Le attività di Commercio al minuto di generi di alimentari e di primaria necessità, come disciplinati dal precedente DPCM continuano a rimanere aperte (ELENCO). Invariate le disposizioni sul commercio elettronico, telefonico, ASPORTO CIBI (Delivery)

Le nuove disposizioni interessano soprattutto le attività delle fabbriche e dei cantieri, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.

È fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Le attività che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

 

DPCM

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