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Credito d’imposta 60% su locazioni immobili C/1

L’agevolazione spetta al conduttore ed è riservata ai soggetti esercenti attività d’impresa. Istituito il codice tributo. L’art. 65, c. 1, D.L. 17.03.2020, n. 18 (Cura Italia), riconosce per l'anno 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Esclusioni - Il successivo c. 2 stabilisce che il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11.03.2020, ossia alle attività che restano aperte durante l’emergenza coronavirus, individuate nel Dpcm 11.03.2020 (per esempio, le farmacie, i negozi di alimentari e le edicole).
Beneficiari - L’agevolazione spetta al conduttore ed è riservata ai soggetti esercenti attività d’impresa, perciò non a professionisti, autonomi ed enti non commerciali che non esercitano attività d’impresa.
Tra i dubbi, resta da capire se il bonus sia legato al pagamento regolare del canone.
Codice tributo - Per l'utilizzo è istituito il codice tributo per il modello F24 “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” (risoluzione 20.03.2020, n. 13/E).

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