Coronavirus, le semplificazioni antinfortunistiche Disposizioni valide su tutto il territorio nazionale
1) Il Dpcm 9.03.2020 allarga su tutto il territorio nazionale le semplificazioni degli obblighi antinfortunistici per favorire la modalità di lavoro a distanza.
2) La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. 18-23, L. 22.05.2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22, L. 22.05.2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito Inail.
3) Il Ministero della Salute, con la circolare 3.02.2020, n. 3190, ha fornito alcune indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, ricordando che "ai sensi della normativa vigente (Dlgs 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente".
) Le attività edili e artigianali non sono tra quelle sospese dal Dpcm 11.03.2020, quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerare indispensabili e non prorogabili. Pertanto, fino al 03.04.2020, tutte le attività artigianali ed edili possono essere effettuate solo in caso di urgenza.
fonte RATIO
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